Pubblicazione di dati sensibili riguardanti i vincitori di un bando per l'assegnazione di sovvenzioni – Cass. n. 33257/2022
Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - elemento soggettivo - personalità (diritti della) - riservatezza - Sanzioni amministrative - Pubblicazione di dati sensibili riguardanti i vincitori di un bando per l'assegnazione di sovvenzioni e sussidi scolastici da parte dell'Amministrazione - Violazione del diritto alla riservatezza - Superamento della presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689 del 1981 - Deduzione sulla conformità della condotta al bando - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative, l'amministrazione che, in violazione del diritto alla riservatezza, abbia pubblicato dati sensibili relativi ai vincitori di un bando per l'assegnazione di sovvenzioni e sussidi scolastici, non può vincere la presunzione di colpa, dettata dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, sostenendo di essersi conformata a un provvedimento dirigenziale provinciale, qualora non abbia fatto il possibile per evitare la violazione contestata, eventualmente attivandosi per ricevere un qualificato ed affidabile riscontro della liceità della pubblicazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33257 del 11/11/2022 (Rv. 666311 - 02)