Controllo sulla tracciabilità degli alimenti – Cass. n. 35685/2022
Sanzioni amministrative - in genere - commercio - interno - indirizzo degli scambi - speciale disciplina settoriale - prodotti alimentari - Controllo sulla tracciabilità degli alimenti - Obbligo di predisporre sistemi e procedure - Configurabilità dell'illecito - Mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni sulla tracciabilità in termine ragionevole - Sussistenza - Rilevanza dell'omissione nella immediatezza della richiesta - Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative correlate ai controlli sulla tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare o a far parte di un alimento o di un mangime, l'illecito di cui agli artt. 18 del Reg. (CE) n. 178/2002/CE e 2 del d.lgs. n. 190 del 2006, ferme eventuali diverse ipotesi contemplate in altre previsioni di legge, si configura allorquando il soggetto, tenuto all'osservanza dell'obbligo di disporre di sistemi e procedure idonee a mettere a disposizione delle richiedenti autorità competenti le informazioni riguardanti i predetti prodotti, risulti incapace - anche per l'inadeguatezza dei sistemi e delle procedure contemplati al paragrafo 2 del medesimo art. 18 - di ottemperarvi entro un lasso temporale non immediato, ma comunque ragionevole, onde dimostrare di aver rispettato l'obbligo di tracciabilità, dovendosi il predetto illecito, viceversa, escludere quando il destinatario della richiesta provveda a mettere a disposizione dette informazioni entro termini ragionevolmente brevi, ancorché non nella immediatezza, senza che rilevi la tipologia del metodo adottato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35685 del 05/12/2022 (Rv. 666332 - 02)