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A mezzo di diffusione di notizie non veritiere – Cass. n. 8825/2023

Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione – prescrizione - Sanzioni Consob - Manipolazione del mercato ex art. 187-ter d.lgs. n. 58 del 1998 - A mezzo di diffusione di notizie non veritiere - Natura dell'illecito - Conseguenze sulla prescrizione dell'illecito - Fattispecie.

 

In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, la manipolazione del mercato ex art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, realizzata mediante la diffusione di notizie false, costituisce un illecito istantaneo e di pericolo che si consuma appena sia posta in essere la condotta decettiva idonea in concreto ad influenzare l'andamento del mercato del titolo al quale la notizia falsa si riferisce, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dalla data di diffusione della notizia non veritiera. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, sul presupposto che l'illecito manipolativo, commesso a mezzo di diffusione di notizie false, sia di natura permanente e si consumi con il ripristino della corretta informazione, aveva ritenuto tempestiva la contestazione della violazione dell'art. 187-ter T.U.F. ricevuta dal ricorrente entro il quinquennio dall'ultimo comunicato di rettifica, ma ben oltre il quinquennio dalla diffusione della notizia non veritiera.)

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8825 del 29/03/2023 (Rv. 667536 - 01)

 

Corte

Cassazione

8825

2023