Verbale accertamento violazione codice della strada – Cass. n. 3426/2023
Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - procedimento civile - notificazione - a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica - Verbale accertamento violazione codice della strada - Notificazione in Germania a cittadino tedesco a mezzo del servizio postale - Nullità - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo in seguito a opposizione dinanzi al giudice di primo grado avvenuta nel rispetto del termine di decadenza.
Il verbale di accertamento di violazione del codice della strada non può essere notificato, nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, direttamente a mezzo del servizio postale, necessitando della assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo, la cui assenza comporta, tuttavia, non già l'inesistenza, bensì la nullità della notificazione, suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto della proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204-bis del codice della strada.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3426 del 03/02/2023 (Rv. 666802 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_156