Verbale di accertamento ispettivo - Mancata indicazione delle fonti di prova degli illeciti - Rilevanza - Condizione - Impedimento ad una adeguata tutela difensiva - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, delle fonti di prova degli illeciti costituisce un vizio formale che rileva solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata che aveva escluso essersi verificata, nel caso, alcuna lesione del diritto di difesa, avendo il trasgressore proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione senza evidenziare, in concreto, il pregiudizio al medesimo derivato dalla mancata indicazione delle fonti di prova).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26050 del 07/09/2023 (Rv. 668789 - 02)