Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29427 del 24/10/2023 (Rv. 669202 - 01)
Rispetto del principio di legalità e della riserva relativa di legge - Conseguenze - Assenza di fonte primaria (legislativa) di attribuzione del potere sanzionatorio e di fissazione dei criteri per il suo esercizio - Illegittimità della fonte secondaria che commina la sanzione - Potere di disapplicazione d'ufficio da parte del giudice - Sussistenza - Fattispecie in tema di violazione delle regole della raccolta differenziata dei rifiuti.
In tema di sanzioni amministrative, il rispetto del principio di legalità e di riserva di legge comporta che la fattispecie dell'illecito e la relativa sanzione debbano essere previsti dalla legge, con la conseguenza che, ove la sanzione amministrativa sia prevista direttamente da una fonte normativa secondaria, quest'ultima deve considerarsi illegittima, ed il giudice ha il potere di disapplicarla anche d'ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha disapplicato il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma, nella parte in cui, in assenza di fonte primaria attributiva del potere sanzionatorio, introduceva una sanzione per la violazione dell'obbligo degli utenti o dell'amministratore di condominio di custodire ed utilizzare in modo corretto i contenitori dei rifiuti loro assegnati).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29427 del 24/10/2023 (Rv. 669202 - 01)