Sanzioni amministrative - applicazione - in genere Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 34637 del 12/12/2023 (Rv. 669675 - 01)
Sanzioni in materia di prodotti agroalimentari - Artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986 - Rispetto del divieto di bis in idem di cui agli artt. 50 CDFUE e 4, Protocollo 7, CEDU - Condizioni - Fattispecie.
Il sistema del doppio binario di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986 rispetta il divieto di bis in idem, stabilito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall'art. 4 del VII Protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, coerentemente con i criteri elaborati dalla Corte di giustizia europea per affermare la sufficiente integrazione - sostanziale e processuale - tra i due procedimenti, penale e amministrativo, solo nel caso in cui sussistano la complementarietà stretta degli obiettivi avuti di mira dai due differenti procedimenti, la prevedibilità ex ante del cumulo procedimentale, il coordinamento degli istituti processuali e, infine, sia previsto un meccanismo compensatorio che consenta di tenere conto delle sanzioni già applicate nel primo procedimento, così da garantire la complessiva proporzionalità del trattamento sanzionatorio. (Nella specie, S.C. ha cassato la sentenza di merito annullando l'ordinanza-ingiunzione con la quale l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali aveva applicato una sanzione amministrativa per aver presentato dichiarazioni mendaci in ordine alla disponibilità di superfici foraggere, in considerazione della dilatazione temporale tra i procedimenti penale e amministrativo e dell'assenza di coordinamento tra gli istituti processuali).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 34637 del 12/12/2023 (Rv. 669675 - 01)