Applicazione - Sanzioni Consob - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 11/01/2024 (Rv. 669969-02)
Perentorietà del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio - Esclusione - Sopravvenienza della legge n. 262 del 2005 - Rilevanza del termine di conclusione del procedimento fissato nel regolamento interno della Consob - Esclusione - Fondamento.
In materia di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari mobiliari, la previsione di un termine perentorio per la conclusione del procedimento sanzionatorio è incompatibile con il sistema organico di norme di cui alla l. n. 689 del 1981, che delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi che non consentono, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine finale non adattabile alla complessità del caso concreto, con la conseguenza che non ha carattere perentorio il termine di duecento giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento Consob n. 18750 del 2013, al quale rinvia l'art. 24, comma 3, della sopravvenuta l. n. 262 del 2005, poiché, trattandosi di regolamento interno, è inidoneo a modificare le disposizioni della l. n. 689 del 1981, avendo esclusivamente funzione sollecitatoria e ordinatoria dell’attività degli uffici dell'autorità di vigilanza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 11/01/2024 (Rv. 669969-02)