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Sospensione provvisoria della patente di guida ex art. 223 comma 1 del codice della strada - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3245 del 05/02/2024 (Rv. 670284-01)

Visita medica - Rapporti - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la visita medica disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 186 comma 8 del codice della strada non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'art. 223, comma 1, del medesimo codice. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, muovendo dal presupposto secondo cui l'accertamento medico favorevole di idoneità alla guida determina la completa assenza delle ragioni e della funzione del predetto provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, aveva annullato quest'ultimo).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3245 del 05/02/2024 (Rv. 670284-01)