Esenzione dall'obbligo di compilazione dei formulari - Limite dei 30 chilogrammi - Interpretazione - Applicazione ai trasporti complessivi della giornata.
In tema di disciplina dei rifiuti, l'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 22 del 1997, secondo cui l'esenzione dall'obbligo di compilare i formulari con le indicazioni prescritte dal comma 1 è consentita solo nei casi di trasporto giornaliero non superiore ai 30 Kg di rifiuti, va interpretato nel senso che tale limite non è riferito al singolo trasporto o al singolo formulario, ma ai trasporti complessivamente effettuati nella giornata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9313 del 08/04/2024 (Rv. 670732-01)