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Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - violazioni finanziarie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11594 del 30/04/2024 (Rv. 671125-01)

Violazione della disciplina antiriciclaggio - Art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007 - Retroattività della legge successiva più favorevole - Sopravvenienza nel corso del giudizio di merito o di legittimità - Applicabilità anche ex officio - Fondamento.

In tema di disciplina antiriciclaggio, l'art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell'irretroattività in materia di sanzioni amministrative; pertanto, ove sopravvenute in pendenza del giudizio di merito o di legittimità, le norme più favorevoli vanno applicate anche d'ufficio, giacché la natura e lo scopo, squisitamente pubblicistici, del principio del favor rei, prevalgono sulle preclusioni derivanti dalle regole in tema d'impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11594 del 30/04/2024 (Rv. 671125-01)