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Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Cass. n. 23444/2014

Appello del difensore, in proprio, avverso l'omessa pronuncia di distrazione delle spese - Rigetto e condanna alle spese - Illegittimità - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23444 del 04/11/2014

È illegittima la statuizione con cui il giudice di appello condanni alle spese del grado il difensore che abbia proposto appello, in proprio, per ottenere la riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, limitatamente al capo in cui aveva omesso di provvedere sulla richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ., atteso che il difensore non assume in tale giudizio - a meno che esso non investa la sussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese - la qualità di parte, sicché non può considerarsi soccombente in ragione dell'assorbimento della domanda di distrazione per il rigetto delle pretese della parte da lui assistita.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23444 del 04/11/2014

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Spese giudiziali

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Cassazione

23444

2014