spese giudiziali civili - nota delle spese - presentazione della nota delle spese - Cass. n. 11522/2013
Specificazione della somma domandata - Attribuzione alla parte a titolo di rimborso spese di una somma di entità superiore - Inammissibilità.Cassazione Civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11522 del 14/05/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11522 del 14/05/2013
In tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att., specificando la somma domandata, il giudice (nella specie giudice d'appello chiamato a regolare le spese dei due gradi di giudizio) non può attribuire alla parte a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore.
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PREMESSO IN FATTO
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
il Tribunale di Verona ha condannato il Mo.... a pagare al Me.... una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno, oltre le spese di lite;
per quanto in questa sede interessa, la Corte d'appello di Venezia, riformando la prima sentenza, ha ridotto l'importo risarcitorio ed ha condannato il Mo.... alla rifusione della quota di 1/3 delle spese processuali sostenute dal Me.... (compensate nel residuo), liquidata in complessivi Euro 1330,00 per il primo grado;
propone ricorso per cassazione il Mo.... attraverso un solo motivo;
resiste il Me.... con controricorso;
il ricorso è fondato: effettivamente il primo giudice aveva condannato il Mo.... al pagamento delle spese di lite per un totale di Euro 1921,32, così come la controparte aveva richiesto nell'apposita nota depositata;
il giudice d'appello, condannandolo a pagare alla controparte la quota di 1/3 delle spese, diritti ed onorari sopportati dalla controparte in primo grado e determinando in Euro 1330,00 la quota stessa è andato di gran lunga oltre la richiesta della stessa controparte;
infatti, la quota di 1/3 delle spese, diritti ed onorari richiesti dalla controparte ammonta ad Euro 640,44 (1921,31:3=640,44);
occorre tener conto in proposito del principio secondo cui, in tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cass. n. 5327/03);
infatti, è stato osservato che la giurisprudenza della Corte ha sempre riconosciuto che, attraverso la nota delle spese, la parte fissa l'oggetto della condanna chiesta al giudice, sì che, tutte le volte che il giudice liquidi spese, diritti di procuratore ed onorari di avvocato in misura inferiore a quella richiesta, la pronuncia deve essere sorretta dalla spiegazione delle ragioni per cui il rimborso è considerato non dovuto o dovuto in misura inferiore rispetto a quello richiesto in corrispondenza delle singole voci della nota (Cass. 21 luglio 2001 n. 9947; 2 luglio 1999 n. 9947);
non si giustifica, allora, che alla nota delle spese sia negata analoga efficacia quanto alla determinazione dell'oggetto della pronuncia di liquidazione in rapporto ad un esercizio del potere che si svolga nel senso di oltrepassare la misura di quanto è domandato".
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte resistente ha depositato memoria.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Va aggiunto che il Collegio ritiene di dover disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in controricorso, e ribadita in memoria anche mediante il richiamo a precedenti di questa Corte. I precedenti richiamati non si attagliano al caso di specie poiché il ricorso, pur sotto un'unica intitolazione, prospetta ed illustra due distinti vizi della sentenza impugnata:
contraddittorietà della motivazione e violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. Essi non sono entrambi riferiti (come, invece, è nei casi esaminati nei precedenti richiamati dal resistente) al vizio in cui sarebbe incorso il giudice di merito nell'interpretare la domanda ovvero nell'omettere la decisione su una domanda. Piuttosto, il vizio di contraddittorietà della motivazione consiste nel contrasto tra due parti della motivazione della sentenza tra loro incompatibili, atteso che l'affermazione di liquidare le spese nella misura di un terzo non risulta congruente con l'unico parametro di riferimento possibile (vale a dire la nota spese di primo grado, non avendo il Tribunale indicato in motivazione di volersene discostare). A sua volta, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. si riscontra nel mancato rispetto da parte del giudice d'appello dei limiti della domanda di liquidazione delle spese, risultante dalla nota spese presentata dalla parte, come da precedenti richiamati nella relazione.
Quanto a questi ultimi, ed alla critiche contenute nella memoria della parte resistente, ritiene il Collegio che debba essere ribadito il principio per il quale, in tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore, per le ragioni esposte nella richiamata sentenza di cui a Cass. n. 5327/03. Ritiene altresì che il principio debba valere anche per il giudice d'appello che, chiamato a regolare nuovamente le spese dei due gradi di giudizio, ritenga comunque di accordare, in tutto o in parte, il favore delle spese del primo grado di giudizio alla parte che, in tale grado, abbia presentato apposita nota spese.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata nei limiti di tale accoglimento.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, le spese del primo grado di giudizio vanno complessivamente liquidate nell'importo di Euro 1.921,31, secondo quanto esposto nella nota depositata da Me.... Alessandro nel primo grado di giudizio;
pertanto, Mo.... Alessandro va condannato a corrispondere alla controparte, a titolo di spese di tale grado di giudizio, la somma complessiva di Euro 640,44, oltre ad accessori come per legge. Resta ferma nel resto la sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, condanna Mo.... Alessandro a rifondere ad Alessandro Me.... la quota di un terzo delle spese del primo grado di giudizio, che è determinata nell'importo di Euro 640,44, oltre accessori come per legge. Condanna Alessandro Me.... al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore di Mo.... Alessandro, nell'importo complessivo di Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte suprema di cassazione, il 6 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2013
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Cod. Proc. Civ. art. 91
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75
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