Opposizione a precetto - Rigetto - Responsabilità aggravata - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27534 del 30/12/2014
Qualora l'opposizione a precetto sia stata rigettata per manifesta infondatezza dei motivi di opposizione, è legittima la condanna dell'opponente al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. Proc. Civ., ove abbia insistito in ragioni di censura dell'azione esecutiva valutabili, secondo l'ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, sicché l'opposizione a precetto risulti del tutto pretestuosa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27534 del 30/12/2014
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
27534
2014