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Spese giudiziali civili - compensazione - in genere – Cass. n. 11130/2015

Art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., nel regime successivo all'entrata in vigore della legge n. 263 del 2005 e anteriore alla legge n. 69 del 2009 - Compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza - Esplicita indicazione di giusti motivi - Necessità - Potere di correzione dela motivazione in appello - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11130 del 28/05/2015

Nel regime introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e anteriore a quello modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve essere esplicitamente motivato. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale nell'esercizio del potere di correzione, può dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11130 del 28/05/2015

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