spese giudiziali civili - procedimenti speciali - in genere – Cass. n. 3969/2007
Procedimento per convalida della licenza per finita locazione- Diritto del locatore al rimborso delle spese processuali anticipate in base al principio di causalità - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3969 del 20/02/2007
Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione, qualora intervenga la convalida ai sensi dell'art. 663 cod. proc. civ., il giudice non può disporre la condanna alle spese a carico del conduttore-intimato e a favore del locatore (con la configurabilità del diritto di quest'ultimo al relativo rimborso), non trovando applicazione in tal caso, oltre al principio della soccombenza, nemmeno quello di causalità, poiché il provvedimento di convalida non può considerarsi pronunciato in dipendenza di un fatto del convenuto, che renda necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, bensì di un interesse esclusivo dell'attore-intimante alla costituzione in via preventiva di un titolo esecutivo, da far valere successivamente alla scadenza del contratto. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso - fondato sulla pretesa violazione del giudicato mecenate dell'ordinanza di convalida - e confermato l'impugnata sentenza del giudice di pace con la quale, decidendo in sede di opposizione all'esecuzione iniziata dal locatore nei confronti del conduttore in base ad un'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione che conteneva la liquidazione delle spese senza però l'individuazione della parte onerata, aveva accolto la contestazione del conduttore-opponente, sul presupposto che la liquidazione dovesse interpretarsi nel senso che le spese erano state accollate allo stesso locatore, essendosi dovuto esso conduttore difendere dalla richiesta che la licenza fosse convalidata per una data anteriore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3969 del 20/02/2007
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