spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio – Cass. n. 15797/2005
Liquidazione delle spese del giudizio di cassazione da parte del giudice di rinvio - Condizioni - Mancato svolgimento di attività difensiva - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005
Il collegamento strutturale ravvisabile tra il giudizio di cassazione e quello di rinvio, se consente di rimettere al giudice del secondo la liquidazione delle spese del primo, non consente, tuttavia, di contravvenire al principio secondo cui la condanna alle spese di lite presuppone indefettibilmente che la parte, a favore della quale le spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio. Pertanto, la parte vittoriosa nel giudizio di rinvio non può ottenere l'attribuzione delle spese non erogate nella fase del giudizio di cassazione in cui non abbia svolto attività difensiva, né il può giudice provvedere alla liquidazione delle stesse senza incorrere nella violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005
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