spese giudiziali civili - gratuito patrocinio (ingiunzione pagamento spese) – Cass. n. 1345/2005
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel corso del giudizio di cassazione - Svolgimento di attività difensiva da parte di difensore diverso da quello a spese dello Stato - Liquidazione delle spese anche in favore dela parte - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2005
Allorquando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato intervenga nel corso del giudizio di cassazione, dopo che la parte ammessa al beneficio abbia già nominato un difensore, diverso da quello a spese dello Stato, e questi abbia svolto attività difensiva (nella specie, redazione e deposito del controricorso), la regola posta dall'art. 133 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese della parte soccombente va fatta in favore dello Stato, le spese possono essere liquidate per una quota in favore della parte, per provvedere al pagamento del difensore che ha svolto attività difensiva, e nella restante parte in favore dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2005
_____________________________________