Spese giudiziali civili - di appello – Cass. n. 26985/2009
Rigetto del gravame di merito - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo di gravame - Divieto - Sussistenza - Riforma totale o parziale della sentenza impugnata - Dovere del giudice di appello di disciplinare nuovamente le spese - Sussistenza - Fondamento - Riferimento all'esito finale della lite - Necessità.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009
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26985
2009