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Spese giudiziali civili - distrazione delle spese – Cass. n. 7232/2013

Notifica della sentenza ad opera del difensore distrattario ai fini del recupero delle spese - Decorrenza del termine breve di impugnazione per la parte rappresentata - Esclusione - Fondamento.

La notifica della sentenza al soccombente, effettuata dal difensore distrattario al solo scopo del recupero delle spese, essendo finalizzata alla realizzazione di un diritto proprio del procuratore, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata, non fa decorrere nei confronti di quest'ultima il termine breve per proporre l'impugnazione, rimanendo per la stessa operante, in mancanza di specifica notificazione, il termine previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7232 del 21/03/2013

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

7232

2013