Sentenza - Omessa liquidazione delle spese giudiziali in dispositivo - Errore e/o omissione emendabile mediante la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. - Esclusione.
La sentenza che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21109 del 07/10/2014
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
21109
2014