Condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali - Obbligo di motivazione - Insussistenza - Fondamento.
In tema di spese processuali, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2730 del 23/02/2012
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
2730
2012