Impugnazione - Notificazione a litisconsorte processuale in appello - Assenza di domande nei confronti del litisconsorte - Irrilevanza - Diritto alla liquidazione delle spese - A carico del soccombente - Sussistenza.
Se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il chiamato in garanzia), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
7401
2016