Rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte vincitrice nel merito - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Effetti - Fondamento.
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20838 del 14/10/2016
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
20838
2016