Liquidazione al di sotto del minimo tariffario – Assenza di motivazione – Illegittimità – Fondamento
In tema di liquidazione delle spese processuali, ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione è illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017
_____________________________________
Spese giudiziali
Corte
Cassazione
22991
2017