Spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti.
Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 08/10/2013