Rimborso spese sostenute dall'interveniente - Soggetto tenuto - Individuazione - Condizioni - Fattispecie.
Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto "ad adiuvandum" è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento. (Nella specie, la S.C. ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese anche in favore dei condomini intervenuti in un giudizio instaurato dal condominio del quale erano parte per la difesa di diritti connessi alla loro partecipazione al condominio stesso).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11670 del 14/05/2018
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
11670
2018