"Ius superveniens" - liquidazione - in genere
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - condanna al pagamento delle spese processuali pronunziata in favore del difensore della controparte dell'obbligato - interesse all'impugnazione da parte di quest'ultimo, del relativo capo della sentenza – esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30945 del 29/11/2018
In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30945 del 29/11/2018