Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - controversie di lavoro, previdenza e assistenza - diritti di procuratore - voci relative alle consultazioni, formazione del fascicolo, nota spese, notifica e deposito del ricorso - spettanza – configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30906 del 29/11/2018
Con riguardo alle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, vanno riconosciuti al difensore i diritti di procuratore per le attività di consultazione col cliente, formazione del fascicolo, redazione della nota spese e collazione della stessa, deposito della nota spese, notifica del ricorso al convenuto e deposito dell'atto notificato, attività tutte non incompatibili con le particolarità del rito del lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30906 del 29/11/2018