Giusto motivo di compensazione, ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla novella "ex lege" n. 263 del 2005 - Esclusione - Fondamento.
Il dichiarato assorbimento di una questione prospettata dalla parte non consente di configurare, nei suoi confronti, una soccombenza parziale e non costituisce, pertanto, giusto motivo per la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella introdotta con la l. n. 263 del 2005, dovendo tale statuizione essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12633 del 13/05/2019 (Rv. 653849 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 092 – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispendenza tra il chiesto e il pronunciato
Cod. Proc. Civ. art. 279 – Forma dei provvedimenti del collegio