Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Cass. n. 31033/2019
Omessa pronuncia - Rimedi esperibili - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Legittimazione del difensore - Condizioni - Dichiarazione espressa dell'avvenuta anticipazione delle spese e della mancata riscossione degli onorari - Necessità - Esclusione.
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019 (Rv. 656078 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288
_____________________________________