Spese giudiziali - Chiamata in causa - Dichiarazione di inammissibilità della chiamata del terzo perché tardivamente proposta - Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto a carico del chiamante - Fondamento.
In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, quando la chiamata viene dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta, il chiamante va condannato al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, alla luce del principio generale di soccombenza, applicabile anche allo specifico rapporto processuale esistente tra dette parti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30393 del 21/11/2019 (Rv. 656255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269
_____________________________________
Spese giudiziali
Corte
Cassazione
30393
2019