Spese giudiziali civili - Privilegio ex art_ 2770 c.c. – Cass. n. 3020/2020 (02)
Funzione - Precedente iscrizione ipotecaria sul bene - Compatibilità con il privilegio - Sussistenza - Fondamento.
In tema di privilegio ex art_ 2770 c.c., stante la sua finalità di assicurare l'interesse dell'intero ceto creditorio, tramite l'applicazione della disciplina dell'art_ 2913 c.c., alla conservazione dell'immobile staggito al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori (anche intervenuti dopo la trascrizione dell'atto di disposizione), la presenza di una precedente iscrizione ipotecaria sul bene non rende inutile l'iniziativa esecutiva assunta dal creditore pignorante rispetto agli interessi del ceto creditorio, né impedisce che tale vantaggio si propaghi, in virtù del disposto dell'art_ 2913 c.c., anche agli altri creditori, garantendo il loro eguale diritto al soddisfacimento dei propri crediti sui beni del debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3020 del 10/02/2020 (Rv. 657068 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2770, Cod_Civ_art_2913
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