Provvisoria esecutività del capo contenente la condanna alle spese delle sentenze - Rilevanza della natura della pronuncia principale - Esclusione - Fattispecie.
Il capo della sentenza contenente la condanna alle spese è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, disattendendo la censura del ricorrente per cassazione secondo il quale l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza e la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio di opposizione all'esecuzione non passata in giudicato non erano esecutive neppure per il capo di condanna alle spese).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 10826 del 05/06/2020 (Rv. 657967 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_615
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Spese giudiziali
corte
cassazione
10826
2020