Richiesta di distrazione delle spese in sede di legittimità - Cass. n. 14098/2020
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Richiesta di distrazione delle spese in sede di legittimità - Mancata riproposizione nella memoria ex art. 378 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Differenza fra procedimenti definiti in seguito ad udienza pubblica o in camera di consiglio - Esclusione.
In tema di giudizio di legittimità - si svolga esso nella forma della camera di consiglio, ovvero della pubblica udienza -, la mancata riproposizione, nella memoria ex art. 378 c.p.c., dell'istanza di distrazione delle spese processuali non implica tacita rinuncia alla stessa, non rivestendo tale memoria la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte negli atti introduttivi, bensì di illustrare i motivi o le difese articolate, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese contenute nel detto controricorso, nonché di segnalare mutamenti della giurisprudenza o sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14098 del 07/07/2020 (Rv. 658505 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2