Liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014 – Cass. n. 10206/2021
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014 - Effettuazione di singoli atti istruttori in occasione di fasi processuali diverse da quella istruttoria e/o di trattazione - Equivalenza agli atti compiuti durante tale ultima fase - Esclusione - Giudizio di appello - Riconoscimento della voce di tariffa prevista per la fase istruttoria e/o di trattazione - Presupposti - Limiti.
In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021 (Rv. 661243 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_350