Spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnabilità in cassazione - Condizione - Analitica esposizione delle singole voci tariffarie in ipotesi violate - Necessità - Omissione - Conseguenze.
La parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima.
Corte Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021 (Rv. 661816 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_360
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18584
2021