Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 - Esercizio del potere discrezionale del giudice entro i valori minimi e massimi - Sindacato di legittimità - Esclusione - Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi - Specifica motivazione - Necessità.
In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 (Rv. 661839 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
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