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Spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto – Cass. n. 1123/2022

Spese giudiziali civili - intervento in causa spese giudiziali civili - intervento in causa - Spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto - Giudizio di appello - Domanda di garanzia non riproposta in secondo grado - Soccombenza dell'attore - Condanna dell'attore anche alle spese sostenute dal chiamato nel giudizio di appello - Ammissibilità - Fondamento.

 

Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022 (Rv. 663523 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_106

 

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Cassazione

1123

2022