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Opposizione all'esecuzione contro ruoli e cartelle esattoriali – Cass. n. 7716/2022

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Spese di lite - Opposizione all'esecuzione contro ruoli e cartelle esattoriali - Ripartizione delle spese tra ente impositore e agente riscossione - Criteri.

 

Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022 (Rv. 664192 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_615

 

Corte

Cassazione

7716

2022