Rapporto di specie a genere – Cass. n. 18047/2022
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere Art. 4 commi 2 e 4 del d.m. n. 55 del 2014 - Aumento e Riduzione - Discrezionalità - Rapporti tra le due previsioni.
In materia di spese processuali, tra l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, del citato d.m., sussiste un rapporto di specie a genere, sicché, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022 (Rv. 664988 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091