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condanna alle spese - soccombenza - determinazione - Cass. n. 6369/2013

Criteri - Riferimento all'esito finale della lite, prescindendo dalle sue singole fasi - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013

 

Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Nel caso di specie, è stata cassata la sentenza con cui il giudice d'appello aveva disposto, per il primo grado di giudizio, la condanna alle spese, sia pure parziale, a carico della parte attrice - sul presupposto del rigetto della domanda dalla stessa proposta, con contestuale reiezione anche della domanda riconvenzionale e delle domande di condanna, comuni ad entrambe le parti, ex art. 96 cod. proc. civ. - e, per il grado di appello, della convenuta appellata - sul presupposto dell'accoglimento del gravame proposto dall'attrice soccombente - procedendo, su tali basi erronee, alla compensazione legale dei loro reciproci crediti).

 

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

6369

2013