Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Affari di valore superiore ad Euro 520.000,00 - Incremento percentuale - Obbligatorietà - Esclusione - Necessità - Discrezionalità dell'incremento in ogni scaglione - Sussistenza.
In tema di liquidazione delle spese di lite, non incorre in violazione dell'art. 6 d.m. n. 55 del 2014 il giudice che, nelle cause di valore superiore a 520.000,00 Euro, applica incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, non essendo prescritte né l'obbligatorietà dell'aumento né una misura fissa per quest'ultimo, ferma restando, comunque, la legittimità dell'incremento massimo del 30% per ciascun passaggio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31347 del 24/10/2022 (Rv. 666068 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
Corte
Cassazione
31347
2022