Rimborso delle spese a carico del soccombente – Cass. n. 35195/2022
Spese giudiziali civili - Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia in primo grado e in grado di appello - Criterio del "disputatum" - Fattispecie in tema di liquidazione di un importo maggiore in secondo grado.
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l’appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00 - aveva liquidato la maggior somma di Euro 1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a Euro 688,00).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022 (Rv. 666350 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096