Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - Minimi tariffari - Disciplina applicabile "ratione temporis" anteriore alla modifica dell'art. 2233 c.c. e d.l. n.1 del 2012 - Rinuncia - Ammissibilità - Limiti e condizioni.
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore in materia civile, qualora le prestazioni siano state svolte in epoca antecedente alla modifica dell'art. 2233 c.c. e del d.l. n. 1 del 2012, in applicazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari stabilito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942, sono nulle le convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, salvo che sussistano motivi di rinuncia meritevoli di tutela che devono essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9030 del 30/03/2023 (Rv. 667535 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233
Corte
Cassazione
9030
2023