Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Spese legali - Assenza di convenzione tra le parti - Liquidazione ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2008 - Valori minimi - Derogabilità ad opera del giudice - Esclusione.
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9815 del 13/04/2023 (Rv. 667534 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
Corte
Cassazione
9815
2023