Spese per il rilascio della cartella clinica - Ripetibilità - Eccezioni - Fondamento.
Pur rientrando tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, le spese sostenute per il rilascio della cartella clinica, non essendo strettamente afferenti alle attività necessarie per agire in giudizio (quanto, piuttosto, funzionali ad apprestare le tesi o le difese da svolgere in seno allo stesso), soggiacciono al potere discrezionale del giudice di escluderle dalla ripetizione, ove le ritenga eccessive o superflue, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 (Rv. 669351 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092