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"ius superveniens" - liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6792 del 14/03/2024 (Rv. 670500-02)

Spese relative alla procedura di sospensione dell'esecuzione della pronuncia di appello ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ. - Liquidazione da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Fattispecie.

Con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito - competente alla liquidazione delle spese anche per la fase del giudizio di cassazione - nel giudizio di legittimità può essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 373 c.p.c.; tuttavia, affinché sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a condizione che l'interessato produca, nei termini di cui all'art. 372, secondo comma, c.p.c., una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione delle spese del procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello, essendo stata detta istanza depositata deve essere effettuato oltre i termini dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 3,comma 27, lett. h, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile al caso in esame).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6792 del 14/03/2024 (Rv. 670500-02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_373