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"Ius superveniens" - liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-01)

Spese del precetto - Natura di spese processuali in senso lato - Sussistenza - Contestazioni del debitore - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Ammissibilità - Liquidazione delle spese ex art. 95 c.p.c. - Tariffe professionali forensi - Applicazione - Necessità.

Le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13606 del 16/05/2024 (Rv. 671153-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_075