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Condanna alle spese - pluralita' di soccombenti - solidarieta' - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16116 del 10/06/2024 (Rv. 671539-01)

Comunanza di interessi - Condanna in solido - Domande di valore notevolmente diverso - Insussistenza della solidarietà - Ragioni - Fattispecie.

In tema di regolazione delle spese di lite, la condanna in solido dei soccombenti può giustificarsi anche alla luce di una mera comunanza degli interessi, che si ha anche solo in presenza di una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo; tuttavia, la condanna solidale non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido al pagamento delle spese di lite i due soccombenti, uno dei quali aveva avanzato una richiesta di condanna alla restituzione di 900.000 euro, mentre l'altro una richiesta di soli 10.000 euro).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16116 del 10/06/2024 (Rv. 671539-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_097